Educatore/educatrice

2 settimane fa


Trieste, Italia Servizio educativo domiciliare La luna in città A tempo pieno

Ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia tramite pec

Ai Responsabili e ai Referenti degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni
Trieste, data del protocollo tramite pec

Chiarimenti sull’applicazione della normativa nazionale e regionale in materia.

A seguito di un’approfondita interlocuzione con il Ministero dell’Istruzione e del
Merito, finalizzata a dissipare ogni dubbio in merito alla validità dei titoli di studio in relazione alla data del loro conseguimento, si conferma che possono accedere alla professione di educatori dei servizi educativi per l’infanzia i seguenti soggetti:
1. coloro che sono in possesso della laurea in **Scienze dell’educazione e della formazione**

**nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia** o della laurea quinquennale a ciclo unico in **Scienze della formazione primaria (LM-85bis),** integrata da un corso di specializzazione per complessivi **60 crediti** formativi universitari (cfr. articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)1;
2. coloro che sono in possesso dei seguenti titoli universitari, purchè conseguiti entro l’anno accademico 2018/2019, conclusosi il 15/6/2020 (cfr. nota MIUR n. 14176 del
08/08/20182 e nota MIUR n. 18787 del 16/10/20203 ):

- accesso-educatore-servizi-infanzia-dlgs-65-17.pdf

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a) Lauree “generali” in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L 19) pur in assenza dell’indirizzo specifico b) Lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM 85 bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti;
3. coloro che posseggono i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale

(ex articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 e articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), purché conseguiti entro l’anno accademico 2018/2019 conclusosi il 15/6/2020 (cfr. note MIUR sopra citate) e precisamente: a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; b) diploma di maturità magistrale; c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato; d) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato; e) diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità; f) diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4.

4. sono inoltre validi, **esclusivamente per l’accesso ai servizi integrativi** di cui all’articolo

4, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 20/2005 (centri per bambini e genitori, spazi gioco e servizi educativi domiciliari) i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall’articolo 7, comma 4 del
D.P.Reg. 230/2011, purchè conseguiti entro l’anno accademico 2018/2019 conclusosi il
15/6/2020 (cfr. note MIUR sopra citate).

Relativamente ai titoli di studio per svolgere la funzione di coordinatore pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia si evidenzia quanto segue:
L’articolo 25 della legge regionale 20/2005 prevede che i soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico.
Il Regolamento attuativo D.P.Reg. 230/2011 all’articolo 37 comma 2, dispone che, salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 4 della citata L.R. 20/2005 (che garantisce la validità dei titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione in servizio), la funzione di coordinamento pedagogico deve essere svolta da personale in possesso del diploma di laurea in Pedagogia, in Scienze dell’Educazione, in Scienze della
Formazione Primaria, in Psicologia o di altre lauree equipollenti.

87.16-10-2020+%282%29.pdf/0bb62ac3-6b3d-7878-6994
- 0eb4eff3d4f1?version=1.0&t=1603277987227
- equiparazioni-tra-titoli-di-studio-0

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La laurea in pedagogia è equipollente alla laurea quadriennale in scienze dell’educazione, così come definito dal decreto istitutivo della Laurea (Decreto Ministeriale 18 giugno 1998)5
La laurea in scienze dell’educazione quadriennale è stata equiparata (Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009)6 alle lauree specialistiche 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione contin



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